Legittimo impedimento, stop processi, premier e ministri

0 commenti · 11 marzo, 2010 · 14:42

Uno “scudo” per tutto il governo
La legge sul legittimo impedimento si applica al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri. Per il presidente del Consiglio e per i ministri, è stabilito nell’art. 1, ”costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quali imputati, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti“ inerenti l’attività di governo, ”delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo“. Il corso della prescrizione, comunque, rimane sospeso per l’intera durata del rinvio. Il legittimo impedimento, prevede ancora l’articolo 1 del Ddl, si applica anche ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi previste dalla legge, ”rinvia il processo ad altra udienza“. Anche se l’impedimento è continuativo il rinvio non può essere superiore a 6 mesi.

Una “legge ponte” fino al nuovo lodo Alfano
Questa è una ”legge a tempo definito“, nel senso che le disposizioni dell’articolo 1 sul legittimo impedimento, come prescrive il successivo articolo 2, ”si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi“ dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Sono fatti salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, che regola i procedimenti riguardanti il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, davanti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Palazzo Chigi certifica gli impedimenti
Per certificare il legittimo impedimento del presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri basterà una comunicazione al giudice dello stesso Capo del governo. Fatto salvo che il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio, cui il giudice è obbligato da questa legge, questa norma rimanda a quella parte dell’articolo 159 del codice penale, in cui si richiama ”la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensorio su richiesta dell’imputato o del suo difensore“. Nello stesso articolo del codice penale è previsto che ”in caso di sospensione l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni“. L’obiettivo dichiarato della legge è quello di ”garantire il sereno svolgimento delle funzioni di governo“. di Mario Coffaro Il Messaggero

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