Ricorso giudice di pace, multa nulla senza copia conforme
0 commenti · 27 maggio, 2009 · 8:01
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C’è un modo per capire, fin dal momento in cui si apre la busta, se una cartella esattoriale è valida o meno: deve contenere copia conforme delle notifiche (multa originaria e comunicazione a casa). Senza quest’ultima, la cartella è nulla. L’ultimo a stabilirlo in ordine di tempo è stato il giudice di pace di Roma. Ma il principio era stato affermato dalla legge 241/90 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5789 del 2006. Tutto è nato dal ricorso presentato da un avvocato romano, R.C., 31 anni, che nel marzo dello scorso anno ricevette dalla Gerit-Equitalia una richiesta di 469,60 euro per una decina di multe notificate allo stesso nel 2004 relative ad infrazioni al Codice della strada. «Unitamente alla cartella – spiegano gli avvocati Canzona ed Orecchioni – la Gerit allegò la semplice copia fotostatica delle singole multe notificate (a volte non lo fa neanche, ndr)». Nel ricorso al giudice di pace i due legali hanno sostenuto che la semplice fotocopia della multa e della relativa notifica, in assenza del timbro di conformità del responsabile della Gerit, non può costituire prova processualmente valida della notifica. Il giudice di pace, 3ª sezione civile, accogliendo il ricorso ha annullato la cartella esattoriale. Una vicenda che, per i due legali, potrebbe portare all’annullamento di decine di migliaia di cartelle esattoriali, cui sono allegate semplici fotocopie delle multe. Non solo. Sin dal 1961 la sentenza n. 21 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’istituto del solve et repete, ovvero della pratica di pagare la multa prima di avviare il ricorso al giudice di pace: se si paga la cartella, infatti, la ripetizione del pagamento (ovvero la richiesta del rimborso) sarà difficoltosa e dovrà passare per la via dell’azione ordinaria. E i costi utili a farsi restituire il proprio denaro saliranno.






